IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di attivita' di
Governo e di ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
come modificata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal
decreto-legge    12 giugno    2001,    n.    217,   recanti   riforme
dell'organizzazione del Governo;
  Vista   la   legge   12   giugno   1990,  n.  146,  recante  «Norme
sull'esercizio   del   diritto   di  sciopero  nei  servizi  pubblici
essenziali   e   sulla   salvaguardia   dei   diritti  della  persona
costituzionalmente   tutelati.   Istituzione   della  Commissione  di
garanzia dell'attuazione della legge», come modificata dalla legge 11
aprile 2000, n. 83;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio
2005,  art.  1,  lettera f), con il quale il Ministro per la funzione
pubblica  e'  stato delegato, tra l'altro, all'attuazione della legge
12 giugno 1990, n. 146, cosi' come modificata dalla legge n. 83/2000,
per   i  casi  di  sciopero  con  astensione  collettiva  dal  lavoro
interessanti   i   dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  dei
comparti  di  contrattazione  collettiva  e  delle  autonome  aree di
contrattazione  della  dirigenza,  di  cui  ai  contratti  collettivi
nazionali  quadro  12  giugno  1998  e  25 novembre 1998 e successive
integrazioni;   il   personale   delle  magistrature  amministrativa,
contabile e dell'Avvocatura dello Stato, della carriera prefettizia e
diplomatica;  i  professori  e ricercatori universitari; i dipendenti
degli  enti  che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate
dall'art.  1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
17  luglio  1947,  n.  691,  dalle  leggi  4  giugno  1985, n. 281, e
successive  modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287;
nonche'  il  personale  dipendente  dagli enti di cui all'art. 70 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Considerato  che  le  disposizioni  recate  dalla predetta legge n.
146/1990,  come modificata dalla legge n. 83/2000, si applicano anche
all'astensione  collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di
rivendicazione  di  categoria,  da  parte di lavoratori dipendenti da
imprese,  o  da  parte  di  lavoratori  dipendenti da amministrazioni
pubbliche  non  ricompresi nella delega 6 maggio 2005 al Ministro per
la  funzione  pubblica,  nonche'  da  parte  di  lavoratori autonomi,
professionisti  o  piccoli  imprenditori,  anche  in convenzione, che
incida  sulla  funzionalita'  dei  servizi pubblici essenziali di cui
all'art. 1 della sopracitata legge n. 146/1990, come modificata dalla
legge n. 83/2000;
  Ritenuto  opportuno, a tal fine, delegare le funzioni attribuite al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dalla legge n. 146/1990, e
successive  modificazioni, ai Ministri la cui competenza, anche per i
casi di vigilanza, si estende ai settori interessati dalle astensioni
da   parte  dei  predetti  lavoratori  dipendenti  da  imprese  o  da
amministrazioni  pubbliche,  in quanto non ricompresi nella precitata
delega,  o da enti non contemplati dal menzionato art. 70 del decreto
legislativo  n.  165/2001,  nonche'  da parte di lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, anche in convenzione;
                              Decreta:
  1. L'esercizio  delle funzioni e dei poteri demandati al Presidente
del  Consiglio  dei Ministri e relativi all'attuazione della legge 12
giugno  1990,  n.  146,  cosi'  come modificata dalla legge 11 aprile
2000, n. 83, fatto salvo quanto previsto nella delega al Ministro per
la  funzione  pubblica  di  cui  al  decreto  6 maggio 2005 citato in
premessa, e' delegato per i rispettivi ambiti di competenza al:
    Ministro dell'interno;
    Ministro della giustizia;
    Ministro dell'economia e delle finanze;
    Ministro delle attivita' produttive;
    Ministro delle comunicazioni;
    Ministro delle politiche agricole e forestali;
    Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
    Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
    Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
    Ministro della salute;
    Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    Ministro per i beni e le attivita' culturali.
  2. Il  presente  decreto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 giugno 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 10, foglio n. 236